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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Luglio 2024

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

La sentenza n. 18732 del 9/07/2024 precisa come l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, che limita l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione per il trasferimento di partecipazioni in società di capitali ai casi in cui è integrato o acquisito il controllo sociale (art. 2359 comma 1 c.c.), abbia la finalità di riservare il trattamento agevolativo alle situazioni in cui, per effetto del trasferimento delle quote, sia raggiunto il controllo. 

L’integrazione del controllo, quindi, può avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali che, sommate a quelle trasferite, conferiscono il controllo sociale. 

Nel caso in esame, sinteticamente riportato nella pronuncia, la Corte ha ritenuto integrato il requisito del controllo sommando alle quote detenute in comproprietà quelle detenute in proprio dai singoli soci, precisando che la presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce il controllo della società da parte dei detentori delle quote e che la norma non distingue il tipo di comunione e, ai fini dell’integrazione del controllo, non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci).


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