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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Marzo 2024

IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: LA CGUE SPECIFICA IL CONTENUTO DELLA DIR. N. 2008/48

Con sentenza del 21.12.2023 la Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui diversi aspetti relativi al diritto di recesso, come stabilito dalla direttiva 2008/48, e recepito dal Codice del Consumo italiano. In particolare, la Corte, pronunciandosi su contratti di credito, ha chiarito che:

–              In caso di informazioni incomplete ed errate date al consumatore, il periodo di recesso di 14 giorni previsto dalla direttiva inizia a decorrere solo se tale incompletezza o inesattezza non pregiudichi la capacità del consumatore di valutare i propri diritti e obblighi o di decidere se concludere il contratto.

–              l’esecuzione integrale del contratto concluso con il professionista estingue il diritto di recesso.

–              la direttiva 2008/48 impedisce al professionista di far valere la prescrizione del diritto di recesso se almeno una delle informazioni obbligatorie non è stata inclusa o è stata riportata in modo incompleto o inesatto nel contratto di credito.

–              che, nel caso di recesso del consumatore nei contratti di credito, non può essere richiesto, neppure dal legislatore nazionale, allo stesso di restituire i beni finanziati dal contratto di credito o di dare un preavviso formale per il ritiro di tali beni, senza obbligare contemporaneamente il creditore a rimborsare le rate mensili del credito già pagate dal consumatore.


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