Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
15 Marzo 2024
IL DIPENDENTE LAVORA TROPPO? IL DANNO DA STRESS È PRESUNTO.
Con sentenza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Padova ha affermato che in presenza di un lavoratore a cui siano imposti orari di lavoro in violazione di quelli che sono i limiti orari previsti dalla legge, l’eventuale danno da stress risulta presunto. Si tratta del danno da usura psico-fisica che si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova. Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, in caso venga dimostrato che il datore di lavoro è stato inadempiente, in maniera sufficientemente grave, nel riconoscimento al dipendente del diritto al riposo, il danno è provato nell’an senza la necessità di una specifica consulenza tecnica d’ufficio. Nel caso concreto, il lavoratore aveva accumulato 8.15 ore di straordinario a settimana per un totale i 388.18 all’anno, così per sette anni, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 66/2003, che fissano il limite massimo a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, e 250 ore per l’extra esigibile.

