Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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24 Ottobre 2025
IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ TRATTENERE SOMME AL DIPENDENTE PER DANNI SENZA PREVENTIVA SANZIONE DISCIPLINARE
Con l’ordinanza n. 26607 del 2 ottobre 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può trattenere somme dalla retribuzione di un dipendente per danni causati durante l’attività lavorativa se non ha prima adottato una sanzione disciplinare.
La Corte ha chiarito che tali trattenute sono legittime solo se il datore rispetta la procedura prevista dal contratto collettivo, che impone la contestazione formale dell’addebito e la successiva comunicazione del provvedimento disciplinare.
Nel caso esaminato, un’azienda di autotrasporti aveva disposto trattenute in busta paga senza una regolare contestazione, motivo per cui la Cassazione le ha dichiarate illegittime. La decisione ribadisce l’obbligo per i datori di lavoro di operare con trasparenza e nel rispetto delle tempistiche e modalità previste, evitando interventi unilaterali.
Per le imprese del settore trasporti e logistica, la pronuncia richiama inoltre l’importanza di osservare le procedure previste dall’art. 32 del CCNL di riferimento, che disciplinano la comunicazione delle trattenute, la documentazione di supporto e l’informativa annuale alle rappresentanze sindacali. Il mancato rispetto di tali adempimenti può comportare la nullità del procedimento disciplinare e rendere illegittime le trattenute operate sul salario del lavoratore.
