Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Dicembre 2022
IIDD: nuovo limite per le liberalità ai dipendenti
Come noto, il D.L. n. 176/2022 ha portato (solo per il periodo d’imposta 2022) a 3.000 euro il limite di liberalità da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti, che non costituiscono reddito per questi ultimi. Tali liberalità, oltre ai beni ceduti e servizi prestati, comprende le somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora le liberalità superino il predetto limite, l’intero importo corrisposto dovrà essere assoggettato a tassazione (quindi, anche i primi 3.000 euro). L’Agenzia ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 51, comma I, del TUIR, anche queste liberalità si considerano percepite dai dipendenti nel periodo d’imposta 2022 anche se corrisposti entro il 12 gennaio 2023, per effetto del cosiddetto principio di “cassa allargata”. La disposizione si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La norma agevolativa si applica ai suddetti “fringe benefit” anche se corrisposti dal datore di lavoro “ad personam”, ed anche se hanno come beneficiari il coniuge ed i familiari del dipendente, indicati nell’art. 12 del TUIR. Oltre alla predetta agevolazione, ricordiamo che l’art. 2 del D.L. n. 21/2022 ha istituito il cosiddetto “bonus carburante” di 200 euro che, in caso di superamento, anche in questo caso sarà interamente assoggettato a tassazione ordinaria (a meno che la parte eccedente i 200 euro, sommata agli altri benefit, non ecceda i 3.000 euro di cui sopra).
