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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Maggio 2023

IIDD: deducibilità IMU per gli immobili strumentali

Come prevede la Legge n. 160/2019, a partire dall’esercizio 2022, l’IMU relativa agli immobili strumentali è totalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Si considerano strumentali i seguenti: -immobili strumentali per natura, cioè quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato; -immobili strumentali per destinazione, cioè effettivamente ed esclusivamente utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa a prescindere dalla categoria catastale; -immobili strumentali “pro tempore” concessi in uso dal datore di lavoro ai propri dipendenti per esigenze abitative, che abbiano trasferito la loro residenza nel comune di esercizio dell’attività per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi; -l’abitazione del custode purché connessa ad un opificio industriale; -i terreni che partecipano ad un processo produttivo tra cui rientrano quelli adibiti permanentemente dalle imprese edili a deposito di materiale. Restano invece esclusi gli immobili abitativi locati a terzi e gli immobili ad uso promiscuo. In merito ai professionisti, è interamente deducibile l’IMU degli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo a prescindere dalla categoria catastale.


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