Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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23 Maggio 2025
FORMAZIONE CARENTE E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO PREVEDIBILE
La Corte di cassazione, con pronuncia del 22 aprile 2025, n. 15697, ha affermato il principio secondo cui la mancata formazione del lavoratore configura un’autonoma causa dell’infortunio sul lavoro, allorché essa impedisca la consapevolezza dei rischi connessi alla lavorazione e delle modalità idonee a prevenirli. Nel caso di specie, un datore di lavoro era stato condannato per omicidio colposo a seguito delle gravi lesioni riportate da un dipendente, rimasto con la mano sinistra schiacciata da un tubo di cemento del peso di oltre 40 kg durante un’operazione di scarico manuale da un furgone da cantiere. La difesa aveva sostenuto l’imprevedibilità del cedimento del materiale, ma la Corte ha respinto tale tesi, evidenziando come l’incidente fosse prevedibile e prevenibile, se il lavoratore fosse stato adeguatamente istruito. È stato ribadito che l’obbligo datoriale di formazione, previsto dagli artt. 18, 37 e 169 del D.Lgs. n. 81/2008, non può essere adempiuto in forma generica, ma richiede specificità in relazione ai rischi delle mansioni svolte. La mancata formazione, pertanto, rappresenta una violazione sostanziale e causalmente rilevante, idonea a fondare la responsabilità penale del datore di lavoro. In conclusione, il ricorso è stato rigettato
