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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Settembre 2023

FISCALITA’ INTERNAZIONALE : USCITA DELLA SVIZZERA DAI BLACK LIST, NO EFFETTI RETROATTIVI

La legge 83/2023 ha ratificato il nuovo accordo tra Italia e Svizzera sul lavoro frontaliero, a seguito dell’uscita di quest’ultimo Stato dalla black list. Nella formulazione della normativa, il Legislatore ha voluto:

  1. escludere effetti retroattivi di accertamenti e contenzioni, applicando le precedenti disposizioni normative nazionali. Quindi, in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW), gli asset finanziari detenuti in Svizzera fino al 2023 continueranno a presumersi, salvo prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia;
  2. fornire una definizione più puntuale di lavoratore frontaliere:
    1. sono soggetti fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova totalmente o parzialmente nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente;
    1. sono soggetti che svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa in questo altro Stato;
    1. sono soggetti che ritornano quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza.
  3. prevedere l’applicazione di un regime differenziato tra i vecchi e i nuovi frontalieri:
    1. i lavoratori che svolgono o hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo sono assoggettati al precedente accordo del 1974;
    1. i lavoratori che verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo saranno assoggettati a tassazione in Svizzera sui redditi prodotti nella misura dell’80% e l’Italia potrà esercitare a sua volta potestà impositiva sull’intero reddito, riconoscendo un credito per le imposte pagate in Svizzera.

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