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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Settembre 2023

FISCALITA’ INTERNAZIONALE: SMART WORKING OLTRECONFINE

La recente circolare 25/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa il trattamento fiscale del lavoro “smart” transnazionale, che ha conosciuto un importante sviluppo a seguito della pandemia. La Circolare conferma che ai fini dell’individuazione della residenza fiscale del lavoratore che presta la sua attività da remoto per un datore di lavoro estero e l’imponibilità dei relativi redditi si devono applicare i criteri ordinari previsti dagli articoli 2 e 3 del TUIR (c.d. residenza fiscale), ritenendo superate le regole transitorie valide nel periodo emergenziale del Covid-19. Da questo punto di vista, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche se in smart working, non incide sui criteri di determinazione della residenza fiscale e sulla conseguente tassazione dei redditi prodotti.

Pertanto, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno avuto territorio italiano il proprio domicilio e/o residenza.

A titolo di esempio, un lavoratore che, per la maggior parte dell’anno, abbia prestato la propria attività lavorativa in Italia in modalità “smart” per un datore di lavoro estero è da considerarsi fiscalmente residente in Italia, paese nel quale dovrà assoggettare ad imposizione i redditi di lavoro dipendente maturati.


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