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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Settembre 2023

FATTURE ENERGETICHE TARDIVE, COMUNICAZIONE SENZA SANZIONE

In caso di fattura di conguaglio con ulteriori costi energetici successiva alla scadenza del termine di presentazione dei crediti maturati nel 2022, è possibile utilizzare in compensazione il maggior credito d’imposta derivante presentando tale comunicazione ma senza dover utilizzare la c.d. “remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 429/2023.

La risposta è legata alla comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022 che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 dovevano inviare entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, e per la quale l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” entro fine settembre.

Qualora la fattura sia pervenuta decorsi ormai i termini (16 marzo 2023) per effettuare la comunicazione richiesta, secondo l’Agenzia delle Entrate, al fine di fruire del credito l’impresa può comunque presentare la suddetta comunicazione ove sia in grado di provare l’esistenza del requisito sostanziale, vale a dire il sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento.

Nel caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi di versare la sanzione di 250 euro.

La comunicazione, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023.


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