Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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28 Novembre 2025
ESPORTATORI ABITUALI: RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E VERIFICHE NECESSARIE
Nelle operazioni non imponibili verso esportatori abituali, la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa può comportare responsabilità anche in capo al fornitore. Sebbene l’articolo 7 comma 3 del DLgs. 471/1997 attribuisca l’omesso versamento dell’IVA al cessionario, la Cassazione richiede che il fornitore dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare per evitare di essere coinvolto, anche inconsapevolmente, in un uso fraudolento del plafond IVA, come affermato in alcune recenti sentenze (es. Cass. Nn. 21569/2025).
Oltre al riscontro telematico dell’invio della dichiarazione d’intento, obbligatorio ai sensi dell’articolo 7 comma 4-bis del DLgs. 471/1997, il fornitore deve verificare elementi quali l’affidabilità del cessionario, la coerenza dell’attività svolta con lo status di esportatore abituale, la presenza nei registri ufficiali e la regolarità degli adempimenti fiscali. È, quindi, opportuno integrare l’analisi con ulteriori accertamenti, come l’estrazione di una visura camerale per controllare attività, anni di operatività e coerenza con lo status di esportatore abituale, e la formalizzazione dei rapporti tramite contratti scritti con modalità di pagamento tracciabili e usuali. Il sistema antifrode previsto dall’articolo 1 commi 1079-1083 della legge 178/2020, attuato con il provvedimento n. 293390/2021 ha introdotto alcuni strumenti preventivi tra cui l’analisi di rischio sulle lettere d’intento sospette e il blocco dell’emissione di fatture elettroniche non imponibili collegate a dichiarazioni invalidate, strumenti che, tuttavia, intervengono solo successivamente all’individuazione della frode, rendendo determinante l’attività preventiva di verifica svolta dal fornitore.

