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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Settembre 2023

EMISSIONE DELLA NOTA CON TERMINE ANNUALE SOLO CON VARIAZIONE VOLONTARIA

Nel comma 2 dell’art. 26 DPR 633/72 sono individuate le circostanze al verificarsi delle quali è consentito operare una rettifica in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta. Tra queste possono essere individuate: patologie contrattuali o eventi ad esse assimilabili. Nel comma 3 dello stesso art. 26 si sancisce, tuttavia, che tale rettifica “non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”.

Con la norma di comportamento n. 222, l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha affermato che il termine annuale per l’emissione della nota di credito a seguito di sopravvenuto accordo fra le parti, previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, dovrebbe essere circoscritto ai soli casi in cui non esistano contestazioni in ordine all’esecuzione del contratto e le parti decidano di “variarne i termini di comune accordo”. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’accordo transattivo sia finalizzato a definire una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore, “i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale”.

L’esigenza di contrastare fenomeni di evasione o frode non può essere sufficiente a giustificare l’indistinta applicazione a tutte le categorie di sopravvenuti accordi di un limite temporale annuale decorrente dall’effettuazione dell’operazione imponibile.

Occorre distinguere l’ipotesi dell’inadempimento contrattuale del fornitore rispetto a quello del mancato pagamento del cessionario o committente. Nel primo caso, infatti, viene a essere modificato “l’assetto giuridico originario del contratto”, che, nel secondo, rimarrebbe invece “immutato e integro”.

Laddove gli accordi sopravvenuti siano sottoscritti per “dirimere un’imprevedibile contestazione riguardo all’esecuzione del contratto”, potrebbe essere applicabile l’art. 26 comma 2, a condizione che il fornitore sia in possesso di elementi documentali in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

In base a tale interpretazione, dunque, nel perimetro del comma 3 rientrerebbero unicamente gli accordi sopravvenuti “nell’ambito di relazioni commerciali”, che dipendano da un “mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti.


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