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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 28 Giugno 2024

DISAPPLICAZIONE SOCIETA’ DI COMODO PER CAUSE  OGGETTIVE

Con le ordinanze nn. 16600 e 16631 depositate lo scorso 14 giugno, la Cassazione ha affrontato due casi di disapplicazione della normativa sulle società di comodo, di cui all’art. 30 della L. 724/94, in presenza di condizioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.

La prima ordinanza riguarda l’affitto dell’unica azienda di una società, adibita allo svolgimento dell’attività di ristorazione. La Cassazione ha stabilito che, pur non essendo l’affitto dell’azienda di per sé sufficiente per disapplicare la normativa sulle società di comodo, devono essere considerate le condizioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei ricavi minimi e del reddito minimo.

Fattori rilevanti per questa analisi sono stati: dimensione dell’azienda, ubicazione dell’azienda, volume d’affari realizzabile, qualità e anzianità dei beni strumentali.

La società ha fornito prove specifiche riguardanti le condizioni del mercato locale, dimostrando l’impossibilità di raggiungere le soglie richieste di ricavi e reddito. La Corte ha sottolineato che l’impossibilità economica può derivare da fattori di mercato indipendenti dalle scelte imprenditoriali, e la controversia deve essere valutata alla luce della reale situazione di mercato.

La seconda ordinanza riguarda una società operante nel campo delle costruzioni edilizie, che non è riuscita a ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per avviare l’attività edificatoria su un terreno acquistato nel 2000; perciò dopo molti anni dall’acquisto la società non ha ancora avviato l’attività redditizia, risultando solo formalmente in vita.

La Cassazione ha richiamato la sentenza n. 23384/2021, ribadendo che il mancato completamento dell’iter amministrativo, se dovuto a cause non imputabili alla società, può giustificare la disapplicazione della normativa sulle società di comodo.

Nel caso concreto, i giudici avevano affermato che il mancato completamento dell’iter amministrativo era dipeso da “cause oggettive, quindi non imputabili alla società”; ciononostante, era necessaria una disamina delle ragioni per le quali, a distanza di molti anni dall’acquisto del suolo, la società non fosse riuscita a ottenere le autorizzazioni necessarie.

Come dichiarato dalla Suprema Corte, soltanto all’esito di accertamenti relativi ad eventuali vincoli edificatori, non noti alla società al momento dell’acquisto, si sarebbe potuto stabilire se il mancato svolgimento dell’attività produttiva con risultati conformi agli standard di legge fosse realmente imputabile a situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente


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