Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Settembre 2022
DIRITTO SOCIETARIO: usufrutto e nuda proprietà di partecipazioni
Sulla disciplina dei diritti spettanti ad usufruttuario e nudo proprietario è intervenuta la commissione dei Notai del Triveneto con le massime “H.I.27” per le S.p.A. e “I.I.32” per le S.r.l.; lo studio premette che l’art. 2352 e l’art. 2471-bis del Codice civile disciplinano soltanto l’attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali, disinteressandosi di quelli economici. Le conclusioni sono che all’usufruttuario, in base all’art. 984 del Codice civile, spettano i frutti civili che, sempre secondo i Notai, nel caso delle partecipazioni societarie sarebbero costituiti dagli utili d’esercizio di cui viene deliberata la distribuzione e non anche quelli di precedenti esercizi accantonati a riserva. Questi ultimi sarebbero definitivamente attratti nel patrimonio sociale. In pratica, la distribuzione di una riserva, a prescindere dalla natura di utile o capitale, equivarrebbe ad un’attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non il pagamento di un frutto civile. Secondo i Notai, la loro riscossione spetterebbe al nudo proprietario. Inoltre, l’art. 1000 del Codice civile prevede che il capitale riscosso (gravato di usufrutto) dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. In conclusione, le riserve pregresse andrebbero distribuite al nudo proprietario e le stesse dovrebbero essere investite in modo fruttifero di comune accordo. L’Agenzia delle Entrate, infine, si dichiara estranea al problema, affermando che la questione è esclusivamente di natura civilistica ed esula quindi dalle sue competenze.