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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 24 Febbraio 2023

DIRITTO PENALE: responsabilità per gli amministratori senza delega

In un recente incontro con la stampa, la Guardia di Finanza, a proposito dei reati tributari commessi in contesti societari dagli amministratori, ha avuto modo di ribadire il contenuto della sentenza della Cassazione n. 11087 del 28.3.2022, in cui è stabilito che, all’interno di un organo collegiale, quando la condotta delittuosa è assunta da uno solo dei componenti, il coinvolgimento degli altri membri richiede che si dimostri che questi fossero a conoscenza delle altrui scelte criminali. Il suddetto principio, tuttavia opera solo se all’interno del Consiglio vi sia stata attribuzione specifica di materie o compiti a taluni componenti dello stesso. Di contro, quando tale ripartizione di compiti manchi, e quindi il C.d.A. operi senza un sistema di deleghe, tutti i componenti rispondono degli illeciti deliberati dal Consiglio, anche se di fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti. E’ tuttavia previsto dall’art. 2392, III comma, del Codice civile il meccanismo di esonero, che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente, nonché immune da colpa. Ferma restando l’applicabilità dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.


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