Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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16 Dicembre 2022
DIRITTO PENALE COMMERCIALE: occultamento e distruzione di documenti contabili
La Cassazione (sentenza n. 42913/2022) interpreta il contenuto dell’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000, riguardo al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, la cui istituzione e tenuta sia obbligatoria per legge. Secondo i giudici, per integrare il reato non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l’omessa tenuta delle scritture contabili, essendo necessario un comportamento commissivo e consistente nell’occultamento e nella distruzione dei documenti contabili obbligatori. Sempre riguardo al reato in questione, non necessariamente deve sussistere l’assoluta impossibilità, ma un elevato grado di difficoltà nel ricostruire il reale volume d’affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna all’azienda, non potendo il reato ritenersi escluso dalla circostanza che alla determinazione dei volumi si sarebbe potuto addivenire tramite acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Con particolare riguardo alla condotta di occultamento poi è da sottolineare come essa consista nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento in modo da non consentire la ricostruzione del volume dei redditi o degli affari. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, infine, si evidenzia come esso sia integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o IVA, o di consentire l’evasione fiscale di terzi, essendo rilevanti, per contro, l’interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l’agente a commettere il reato.
