Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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13 Gennaio 2023
DIRITTO FALLIMENTARE: privilegio per iva sulle provvigioni dell’agente
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 dell’1.7.2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 3, del Codice civile e dell’art. 1, comma 474, della Legge n. 205/2017, nella parte in cui non estendono in favore dell’agente che svolga una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili anche al credito da rivalsa IVA sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione. Le norme citate violano il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione. I giudici osservano che se il credito per il compenso del lavoratore autonomo è assistito dal privilegio mobiliare anche per l’ammontare derivante dalla rivalsa IVA (in particolare nel caso di prestazione continuativa e coordinata), analoga estensione deve operare per il credito da rivalsa IVA relativo alle provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal “piccolo” agente, che svolge una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, sotto la veste giuridica del rapporto d’agenzia.

