Il creditore del fallito, che vanti un credito derivante da un rapporto di conto corrente, ai fini dell’ammissione allo stato passivo, ha l’onere di produrre i documenti aventi data certa, fornendo la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto; non è infatti bastante l’assunto dell’art. 1832 del Codice civile, che prevede l’approvazione tacita delle risultanze del conto corrente, se non impugnato nei termini dalla controparte. A stabilirlo è la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4213/2013). Riguardo ad altre prove fornite dal creditore riguardo al momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a conferire certezza alla data del documento. Il Tribunale di Siracusa (sentenza del 12.5.2022) ha precisato che il contesto concorsuale dell’art. 2704 consente di escludere che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti (esibiti dal creditore) formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento.