L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 2572/2023, ha fornito indicazioni operative per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi per l’adozione dei sistemi di videosorveglianza e altri strumenti similari. In tale elaborato si precisa che è sempre richiesto un accordo sindacale o un provvedimento autorizzativo, previsti dall’art. 4, I comma, della legge n. 300/2970, non bastando, in ogni caso, il consenso individuale del lavoratore, ciò in quanto trattasi di “bene giuridico” tutelato di natura collettiva. Le garanzie previste dal citato art. 4 non possono subire limitazioni neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore. Le norme citate si applicano anche ai collaboratori etero-organizzati (art. 2, comma I, del D.Lgs. n. 81/2015) ed ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali.