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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 1 Agosto 2024

DICHIARAZIONE COMPILATA NEL SOLO FRONTESPIZIO, NON SI CONSIDERA OMESSA

Con l’ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che  la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non si considera omessa o nulla.

La vicenda riguarda una dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2003 trasmessa nel 2004 e compilata solo nel frontespizio. La trasmissione della dichiarazione andava a buon fine, generando un numero di protocollo e senza che seguisse alcuna comunicazione di errore bloccante.
L’Agenzia ha ritenuto tale dichiarazione “inesistente”, in quanto non idonea a svolgere la funzione ad essa demandata, e pertanto omessa o, comunque, nulla.
Questa circostanza è risultata dirimente nell’ottica di stabilire se vi fosse o meno decadenza del potere impositivo dell’ Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, emesso l’accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa (art. 43 del DPR 600/73 allora vigente).

La Cassazione, ha, invece, affermato che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione «in bianco», è non può ritenersi pertanto dichiarazione omessa o nulla. Questa disciplina si applica anche nel caso in cui si verifichino errori bloccanti della trasmissione telematica, che consentono al contribuente di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto della dichiarazione al fine di porvi tempestivo rimedio con l’invio di una seconda dichiarazione.

Viene quindi rimesso in capo all’Agenzia delle Entrate l’onere di operare i controlli e, nel caso di errori, di generare una comunicazione di errore bloccante affinché il contribuente possa avvedersi e porvi rimedio mediante una successiva dichiarazione che corregga l’errore.


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