L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 222 del 13/11/2024, ha confermato la non imponibilità ai fini fiscali delle “sopravvenienze attive” derivanti dalla riduzione dei debiti anche nel contesto dei nuovi piani attestati di risanamento, regolati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 56 del D.Lgs. 14/2019), applicabile alle procedure aperte a partire dal 15 luglio 2022, riconoscendo così un risparmio fiscale alle imprese in stato di difficoltà.
Questo regime di favore, previsto dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR, si applica alle riduzioni di debiti per la parte eccedente la sommatoria di determinate componenti negativi di reddito, come perdite pregresse e di periodo, interessi passivi indeducibili e deduzioni relative all’ACE nonché eccedenze di quest’ultimo.
La pubblicazione del piano attestato di risanamento presso il Registro Imprese è condizione necessaria per la fruizione della detassazione di tali sopravvenienze, che altrimenti sarebbero soggette ai criteri ordinari di imposizione (art. 88 comma 1 del TUIR).