Nella risposta N. 172/2024 l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità degli interessi passivi attinenti alle maggiori imposte definite nell’ambito di atti di conciliazione e di accertamento con adesione, ribadendone la piena deducibilità ai fini Ires, come già fatto in passato.
Anche la Cassazione si è in passato espressa in tal senso, affermando la non equiparabilità di tali interessi alle sanzioni e la funzione compensativa del ritardo nell’esazione.
Nella presente risposta l’Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità di tali interessi indipendentemente dal fatto aziendale da cui sono scaturiti e dalla deducibilità dei costi a cui sono associati, separandoli dal regime impositivo del tributo sul quale sono calcolati.