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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Maggio 2024

DECISIVA LA COMUNE VOLONTÀ DEI CONTRAENTI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE TRIANGOLAZIONI ALL’ESPORTAZIONE

La sentenza della Cassazione n. 10559/2024 sottolinea il principio della “teoria della volontà” nel contesto delle cessioni triangolari all’esportazione, non soggette a IVA. Questo approccio giuridico enfatizza che è essenziale la volontà comune dei contraenti originali di configurare sin dall’inizio l’operazione come una cessione interna destinata all’esportazione, piuttosto che come una semplice successione di vendite nazionali.

La controversia era nata dalla contestazione dell’Amministrazione finanziaria, che attribuiva a un noto produttore di motoveicoli la realizzazione di cessioni imponibili IVA, ritenendo che mancassero i requisiti per configurare tali operazioni come esportazioni. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che non è rilevante l’effettiva gestione logistica del trasporto né l’unicità del medesimo. Importante è, piuttosto, che il trasferimento dei beni all’estero sia il risultato di un disegno preordinato e concordato dalle parti, che mirano all’esportazione.

In aggiunta, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in più decisioni (ad esempio nella causa C-656/19), ha chiarito che in caso di doppie cessioni con un unico trasporto intracomunitario, il trasporto può essere attribuito a una sola delle transazioni, determinando così quale delle due operazioni possa beneficiare dell’esenzione IVA. Questo richiede un’esame accurato delle circostanze specifiche per stabilire se vi sia stato un trasferimento effettivo del potere di disporre dei beni.

Anche la prassi amministrativa, come indicato nella risposta a interpello n. 283 del 2023, conferma che in situazioni di cessioni triangolari interne l’operazione di trasporto deve essere considerata in maniera unitaria, assicurando che la destinazione finale della merce non sia l’uso da parte del cessionario intermedio, ma il trasferimento a un terzo soggetto che la immetterà in consumo, corroborando l’applicazione dell’esenzione IVA.

In conclusione, la sentenza rappresenta un consolidamento dei criteri interpretativi legati alla volontà delle parti e alla configurazione del trasporto in operazioni triangolari, rispetto alle quali l’IVA non è imponibile se rispettati i criteri stabiliti tanto dalla giurisprudenza europea quanto dalle interpretazioni amministrative nazionali.


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