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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 31 Maggio 2024

DA SETTEMBRE RAVVEDIMENTO OPEROSO MENO CARO

Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie, approvato il 24 maggio scorso, introduce importanti cambiamenti al ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Tra le novità principali, vi è l’applicazione del cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento, seppure in forma attenuata, limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo d’imposta, secondo l’art. 12 comma 8 del DLgs. 472/97.

Ad esempio, se il contribuente omette di fatturare varie operazioni, commette tre dichiarazioni infedeli (IVA, imposte sui redditi e IRAP, artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97) e plurime violazioni sulla fatturazione (art. 6 del DLgs. 471/97). Il cumulo opererà solo tra le varie violazioni sulla fatturazione e tra queste ultime e la infedele dichiarazione IVA.

Un’ulteriore novità riguarda la riduzione delle sanzioni: in linea con il nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. 212/2000, spirato il termine dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione a 1/8 è sostituita dalla riduzione a 1/7.

In altre parole,

  • Entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/8 del minimo.
  • Oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso: riduzione a 1/7 del minimo.

Le riduzioni a 1/6 e a 1/5 continuano a esistere, ma dipendono dall’avanzamento del procedimento e dall’avvenuta notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. 212/2000.

Rimane lo sbarramento temporale dei 90 giorni per la dichiarazione omessa.

Il ravvedimento è inibito dalla domanda di adesione del contribuente (presentata in occasione dello schema di contraddittorio preventivo) e dalla comunicazione di adesione al verbale sempre ad opera del contribuente.


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