Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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23 Maggio 2025
CREDITO D’IMPOSTA DA DTA SU NPL: CHIARIMENTI OPERATIVI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risoluzione n. 32 del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019, in relazione a cessioni di crediti deteriorati (Non performing loans-NPL) effettuate entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta così generato è fruibile dal contribuente mediante compensazione tramite modello F24, cesione a terzi o richiesta di rimborso. L’Agenzia si sofferma sulle modalità di cessione, regolamentate dagli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973.
Due le vie per la cessione del credito:
- Cessione ordinaria (art. 43-bis): Richiede un atto pubblico o scrittura privata autenticata e la notifica alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Il credito può essere utilizzato solo dal primo cessionario, in compensazione tramite F24 con codice tributo “6834”; non è ammessa la successiva cessione.
- Cessione infragruppo (art. 43-ter): Consente trasferimenti semplificati tra società appartenenti allo stesso gruppo, senza formalità notarili. In questo caso, è sufficiente indicare i dati dei soggetti coinvolti e gli importi ceduti nella dichiarazione dei redditi del cedente.
La risoluzione precisa che non è possibile utilizzare la piattaforma telematica dell’Agenzia per comunicare queste cessioni, in quanto dedicata ad altri tipi di crediti fiscali. Inoltre, la comunicazione di avvenuta cessione non equivale a un riconoscimento automatico del credito come certo, liquido ed esigibile: l’Agenzia si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli. Infine, l’Agenzia ribadisce la propria estraneità ai rapporti di natura civilistica tra cedente e cessionario, sottolineando di non intervenire nelle dinamiche contrattuali tra le parti.
