In caso di conferimento di ramo d’azienda, la società conferitaria può essere responsabile per i debiti non inclusi nella perizia di stima, se la compagine sociale della conferente e della conferitaria è la stessa. Questo si basa sull’art. 2560, comma 2, c.c., che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dai libri contabili, proteggendo i creditori. La giurisprudenza conferma questo principio, come indicato in diverse sentenze della Cassazione. Recentemente, il Tribunale di Padova ha stabilito la responsabilità solidale della società conferitaria anche se il debito non era stato specificato nella perizia, considerando il legame tra le due società e il rischio per i creditori.