Skip to main content

Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 23 Dicembre 2022

CODICE DELLA CRISI: periodo d’osservazione di dodici mesi

L’art. 2, n. 1, lett. a-, del D.lgs. n. 14/2019 (“Codice della crisi”) stabilisce che la crisi “è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Sulla base di quanto indicato dalla definizione, pertanto, si deve intendere che un’impresa sia “in crisi” in presenza di uno stato che potrebbe portare a una futura insolvenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di squilibri di gestione o altre ragioni (es., liti tra i soci, perdita di figure “chiave”, ecc.). Per qualificare un determinato stato dell’impresa come “crisi”, la futura insolvenza deve però essere ritenuta “probabile”; concetto che in termini quantitativi significa una stima superiore al 50%; determinazione che, nel singolo caso pratico può presentarsi in modo tutt’altro che agevole. Per queste valutazioni sono senz’altro di aiuto gli indici sui bilanci di uso corrente. Ovviamente una situazione di difficoltà transitoria non comporta uno “stato di crisi”.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.