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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 23 Maggio 2025

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 5/2025: DISTACCO DEL PERSONALE E IVA

Con la  circolare n. 5 del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina IVA applicabile al distacco del personale, introdotta dall’art. 16-ter del DL 131/2024 e in vigore per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01/01/2025. Tale normativa allinea la legislazione italiana ai principi della Corte di Giustizia UE, superando la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana per i distacchi caratterizzati dal solo rimborso dei  costi sostenuti e qualificando il distacco come un’operazione generalmente soggetta a IVA.

L’applicazione dell’imposta si basa sugli ordinari criteri soggettivi, oggettivi e territoriali.

Sotto il profilo soggettivo, il distacco è imponibile solo se realizzato nell’ambito di un’attività d’impresa.

Sotto il profilo oggettivo, il distacco è imponibile se effettuato “verso corrispettivo”, indipendentemente dall’eventuale assenza di un margine di profitto, purché vi sia un legame diretto e condizionato tra prestazione e pagamento. L’Agenzia individua le circostanze  che qualificano come “corrispettivo” la somma pagata per il distacco:

  • il pagamento della somma è ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa;
  • a prescindere dal suo ammontare, non rilevando il fatto che l’importo sia inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato e,pertanto, anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in mancanza di lucratività.

Dal punto di vista del requisito della territorialità, infine, si applicano le regole generali. Per operazioni B2B, si ha rilevanza in Italia se il distaccatario è stabilito nel territorio nazionale; per operazioni B2C, la prestazione è rilevante in Italia solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario è domiciliato/residente nell’Ue. Se il committente è extra Ue, la prestazione è fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’ art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72.


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