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24 Maggio 2024
CESSIONE TOTALITARIA DI QUOTE E IMPOSTA DI REGISTRO
La sentenza n. 14031/2024 della Corte di Cassazione, si aggiunge a numerose altre che, nell’ultimo anno (Cass. n. 10243/2024; Cass. n. 7613/2024; Cass. n. 7470/2024; Cass. n. 7495/2024; Cass. n. 34917/2023), hanno sancito la non equivalenza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, della cessione totalitaria di partecipazioni rispetto alla cessione d’azienda. La Corte ha ribadito che non è più percorribile, dopo la riforma dell’art. 20 del DPR 131/86, l’indirizzo interpretativo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere, ai fini tributari, gli effetti civilistici di atti o negozi posti in essere dalle parti, ove essi non siano conformi alla “causa reale” dell’operazione economica realizzata, in applicazione del principio giurisprudenziale della prevalenza della sostanza sulla forma.
La Cassazione rileva che, a seguito della riforma, l’art. 20 del DPR 131/86 impone di interpretare l’atto portato alla registrazione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, guardando solo al suo contenuto intrinseco, non potendo fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali.
Ciò non significa che l’Amministrazione finanziaria debba accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti, come dimostra il fatto che l’art. 20 stesso richieda di applicare l’imposta di registro andando oltre al titolo e alla “forma apparente” dell’atto. L’attività riqualificatoria ammessa dal predetto articolo, però, non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile mediante l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti.
Non è, perciò, ammissibile che, come avvenuto nel caso di specie, si applichi il trattamento previsto per una fattispecie (la cessione di azienda) che comporta anche effetti giuridici diversi da quella stipulata dalle parti (cessione di partecipazioni), basandosi su una opinabile equivalenza economica tra la cessione totalitaria di quote societarie e la cessione di azienda.
Nel caso di specie l’Ufficio si è limitato ad affermare che le parti contraenti erano mosse dall’intento di dissimulare l’avvenuta cessione d’azienda per la quale è dovuta l’imposta proporzionale di registro, in luogo di quella assolta in misura fissa sull’atto di vendita di quote. Ma tale considerazione si pone del tutto al di fuori dei confini dell’art. 20 del DPR 131/86, posto che non viene sollevata alcuna valutazione su elementi dell’atto, bensì solo presupposta l’esistenza di una fattispecie diversa, soggetta ad imposizione più elevata.

