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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Maggio 2024

CEDOLARE SECCA ED ESERCIZIO D’IMPRESA: LA QUALITA’ DEL CONDUTTORE È IRRILEVANTE

La Cassazione, con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, ha stabilito che la cedolare secca può essere applicata ai contratti di locazione a uso abitativo stipulati da un imprenditore che affitta l’immobile per alloggiare i propri dipendenti. Questa decisione contraddice l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la quale negli ultimi anni era stata fonte di numerose controversie.

L’Agenzia delle Entrate aveva escluso l’applicabilità della cedolare secca per i contratti di locazione in cui il conduttore agisse nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 6, del DLgs. 23/2011 si riferisce solo alle locazioni effettuate dal locatore nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

La sentenza sottolinea che la scelta di applicare la cedolare secca è esclusivamente del locatore, senza che il conduttore possa influenzarla. L’interpretazione dell’Agenzia, che considerava rilevante l’attività del conduttore, è stata ritenuta errata. La Corte ha affermato che la limitazione riguarda solo il locatore, che non deve agire nell’esercizio di un’attività d’impresa per accedere alla cedolare secca, mentre la qualifica del conduttore è irrilevante. La circostanza che l’imposta sostitutiva comporti vantaggi anche in capo al conduttore (esclusione dell’imposta di registro) non giustifica un’interpretazione diversa.

Inoltre, la sentenza richiama la ratio della norma, che mira non solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a incentivare le locazioni, facilitando il reperimento di abitazioni. L’interpretazione della Cassazione è coerente con questo obiettivo, considerando anche le esigenze di chi esercita attività imprenditoriali, spesso lontano dal luogo di residenza o in vari contesti territoriali.


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