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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Settembre 2025

CASSAZIONE: È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MAIL ANONIME E OFFENSIVE AL DIRETTORE VENDITE

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata in merito al licenziamento di un dipendente di un supermercato, accusato di aver inviato dall’ indirizzo aziendale tre e-mail anonime al direttore vendite. I messaggi contenevano rilievi sulla presunta mala gestione del punto vendita, espressi in termini in parte offensivi e corredati di fotografie.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo la sanzione eccessiva rispetto alla condotta tenuta e applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori (L. 300 del 1970). Ha comunque accertato, anche per presunzioni, la paternità delle email e, considerata la critica gratuita e allusiva a presunti comportamenti illeciti del Direttore Vendite, ha ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta, benché la sanzione inflitta fosse sproporzionata. Il dipendente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le e-mail, provenendo da un indirizzo aziendale condiviso, non potessero essergli attribuite con certezza, che la condotta contestata non fosse tipizzata dal contratto collettivo tra quelle disciplinarmente rilevanti e che, in ogni caso, le affermazioni rientrassero nella dialettica interna ad un’azienda.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo, innanzitutto, che spetta al giudice di merito accertare i fatti e valutarne la portata probatoria anche attraverso presunzioni. Ha inoltre precisato che la sproporzione tra sanzione e condotta rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 4, solo quando i contratti collettivi o i codici disciplinari prevedono per quella specifica infrazione una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, il licenziamento disciplinare illegittimo si colloca tra le “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, con conseguente applicazione della tutela indennitaria “forte”, senza reintegra.


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