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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 24 Marzo 2023

CASSAZIONE: contante nei passaggi transfrontalieri

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 195/2008, attuativo del regolamento CE n. 1889/2005, chiunque entri (o esca) nel territorio nazionale trasportando denaro contante con importi pari o superiori a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. La dichiarazione, in conformità al modello allegato al Decreto Legislativo, deve contenere determinate informazioni, quali le generalità del dichiarante e del beneficiario, l’origine del denaro, l’utilizzo previsto, l’itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato) e può essere presentato alternativamente:

  • Tramite trasmissione telematica, prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane;
  • Tramite consegna in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali

Con la sentenza n. 7313/2023, la Cassazione ha stabilito che, in sede di controllo dopo aver superato la frontiera, si ricade nella violazione degli obblighi dichiarativi nel caso si dichiari falsamente di non avere somme superiori a 10.000 euro, anche presentando adeguata documentazione dopo il rinvenimento delle somme eccedenti.
Si ricorda che in caso di violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (di minimo 300 euro) compresa:

  • Tra il 10% e il 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
  • Tra il 30% e il 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia, se tale valore è superiore a 10.000 euro.

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