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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Dicembre 2025

AZIONE DI RESTITUZIONE E IMMOBILI DONATI: NUOVA TUTELA PER GLI ACQUIRENTI

La L. 182/2025 modifica profondamente l’azione di restituzione prevista a favore dei legittimari, con l’obiettivo di facilitare la circolazione degli immobili provenienti da donazione e l’accesso al credito. Il nuovo art. 563 c.c. stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi che abbiano acquistato l’immobile dal donatario a titolo oneroso. I legittimari, una volta ottenuta la riduzione, non possono quindi più chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente, ma devono essere compensati in denaro dal donatario.

Se il donatario è insolvente, l’obbligo di compensazione può gravare sugli aventi causa a titolo gratuito nei limiti del vantaggio conseguito, mentre restano esclusi da qualsiasi responsabilità gli acquirenti a titolo oneroso. Rimane applicabile l’art. 2652 n. 1 c.c., che consente l’opponibilità della domanda di riduzione se trascritta prima dell’atto di acquisto del terzo.

La nuova disciplina si applicherà alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025. Per le successioni anteriori, l’azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario resta possibile solo se, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, è notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione o la domanda di riduzione è già stata, o viene, trascritta nello stesso termine. In mancanza, decorso il periodo transitorio, la nuova tutela dei terzi si applicherà anche alle successioni pregresse.


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