Con la sentenza n. 28367/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore che, pur essendo stato esonerato per motivi di salute dal sollevare pesi superiori a 18 chilogrammi, nel tempo libero svolgeva attività sportive e di allenatore implicanti sforzi fisici ben oltre le limitazioni mediche previste.
La Corte ha ribadito che l’obbligo di fedeltà sancito dall’articolo 2105 del Codice Civile si estende anche ai comportamenti extralavorativi, quando questi risultano incompatibili con le prescrizioni del medico competente aziendale e idonei a minare la fiducia del datore di lavoro o la corretta esecuzione della prestazione. Nel caso concreto, la condotta del dipendente è stata ritenuta sufficiente a integrare una giusta causa di licenziamento, senza che fosse necessario provare un danno effettivo.
Pertanto, il rispetto delle limitazioni mediche e la coerenza tra comportamenti personali e obblighi professionali costituiscono presupposti essenziali del rapporto di lavoro.