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25 Luglio 2025
AMMORTAMENTI NEL CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA
Con l’ordinanza n. 19653 del 16 luglio 2025, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al trattamento fiscale delle quote di ammortamento dei beni dell’azienda concessa in affitto, fornendo interessanti chiarimenti ai fini della distinzione di tale fattispecie dalle spese di manutenzione sostenute in vigenza del contratto di affitto d’azienda.
Nel caso esaminato, una società aveva concesso in affitto rami d’azienda costituiti da immobili a destinazione commerciale e cinematografica. L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi all’art. 102 comma 8 del TUIR, aveva negato la deducibilità delle quote di ammortamento in capo alla concedente, ritenendo che l’obbligo di conservazione gravasse sugli affittuari, i quali sostenevano le spese ordinarie di manutenzione.
La Corte ha però ribadito il prinicipio per cui il diritto alla deduzione degli ammortamenti spetta al soggetto che si assume, contrattualmente, la responsabilità di mantenere in efficienza l’azienda. Tale obbligo, se non è trasferito all’affittuario mediante apposita clausola, rimane in capo al concedente, il quale può quindi continuare a dedurre fiscalmente le quote di ammortamento.
Nel caso di specie, i giudici hanno valorizzato le previsioni contrattuali: da un lato, l’onere del mantenimento strutturale era stato mantenuto in capo al concedente; dall’altro, le spese sostenute dagli affittuari riguardavano attività ordinarie e di gestione (pulizia, vigilanza, ecc.), e non il contrasto al deperimento dell’azienda nel suo complesso.
La Cassazione ha quindi confermato la correttezza della deduzione da parte della società concedente, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
