Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
19 Giugno 2023
ALTERNATIVITA’ BOLLO-IVA: precisazioni dell’agenzia
L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta ad interpello n. 328 del 15.5.2023, fornisce chiarimenti sul caso dell’esenzione dall’imposta di bollo, in concomitanza della riscossione di tributi o dell’applicazione dell’IVA, previsti dagli art. 5-6, della Tabella “B”, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (“atti relativi alla riscossione di tributi”/”corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA”). Secondo l’Amministrazione (nel caso dell’art. 5), l’esenzione riguarderebbe solo gli atti di applicazione dei tributi emessi da “determinati soggetti che per legge pongono in essere attività relative alla riscossione ed al rimborso dei tributi”. Per l’Agenzia, l’esenzione non opererebbe in tutti i casi in cui l’oggetto della rivalsa siano tributi, essendo esclusivamente applicabile agli atti del procedimento per la riscossione (dei tributi). Pertanto, se, ad esempio, un notaio addebita il bollo al cliente, l’esenzione opera perché egli è obbligato in solido al pagamento del bollo, in quanto intervenuto nella formazione dell’atto, mentre lo stesso non varrebbe nel caso, ad esempio, di un’agenzia di pratiche auto, che non è normativamente coinvolta nel pagamento del tributo. Per quanto riguarda poi l’alternatività IVA-bollo, perché l’esenzione operi, è necessario che si tratti di fatture che “recano solo corrispettivi soggetti ad IVA” (risoluzione ministeriale n. 98/2001).
