Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
6 Settembre 2024
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 E CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA
L’agevolazione prima casa giovani (art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021) consente, in presenza di specifiche condizioni di reddito (ISEE non superiore a 40.000 euro annui) e di età (età inferiore a 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato) di ottenere un ulteriore risparmio di imposta, rispetto a quello garantito dall’agevolazione prima casa ordinaria, rappresentato dall’esenzione dalle imposte d’atto (imposte di registro,ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, la spettanza di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta sull’acquisto medesimo.
Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98), invece, spetta al contribuente che venda l’immobile in relazione al quale abbia goduto dell’agevolazione prima casa, ove egli acquisti, entro un anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni agevolative. In tal caso l’acquirente matura un credito pari all’imposta di registro (o all’IVA) corrisposta inrelazione al primo acquisto, da utilizzare sul nuovo acquisto.
Detto credito non può intervenire in relazione all’acquisto con l’agevolazione “prima casa under 36”, in quanto questa azzera il carico impositivo del primo atto di acquisto. Tuttavia, sebbene l’agevolazione prima casa under 36 non consenta di maturare il credito d’imposta per il riacquisto, essa non penalizza i giovani che ne abbiano usufruito. In pratica, l’atto di riacquisto, stipulato beneficiando delle agevolazioni “prima casa giovani” risulta neutro rispetto alla maturazione del credito d’imposta, ma non ne comporta l’azzeramento. Quindi, il credito d’imposta per il riacquisto potrà maturare per nuovi acquisti con prima casa “ordinaria”, senza considerare gli acquisti “under 36”.

