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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 1 Marzo 2024

ADESIONE DELLA CONSOCIATA ITALIANA E ISTANZA DI RIMBORSO DALLA SOCIETA’ ESTERA

La sentenza della Cgt Abruzzo n. 790/7/2023 stabilisce un importante principio in materia fiscale in relazione all’accertamento con adesione e alle ritenute fiscali. La decisione chiarisce che l’adesione all’accertamento e il successivo pagamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta (nel caso in esame una consociata italiana che ha corrisposto interessi e royalties a società svedesi senza trattenere le ritenute) ha effetto solo nei confronti del sostituto stesso. Di conseguenza, il sostituito di imposta (le società svedesi), dopo aver rimborsato al sostituto (la consociata italiana) le ritenute pagate, è legittimato a presentare una richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, dopo il versamento delle ritenute dalla consociata italiana nell’ambito dell’accertamento con adesione e il rimborso delle somme ad essa dalle società svedesi, queste ultime chiesero il rimborso all’amministrazione finanziaria, che inizialmente negò la richiesta. La sentenza ribalta le decisioni di primo e secondo grado, seguendo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui l’accertamento con adesione, essendo volontario e di natura concordataria, non può estendersi a soggetti che non hanno aderito, come le società svedesi nel caso specifico. Queste ultime, quindi, sono ritenute legittimate a richiedere il rimborso per evitare una doppia imposizione, avendo anche prodotto documentazione che attestava il diritto all’esenzione dalla ritenuta secondo l’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973


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