La Cassazione, nella sentenza n. 18532/2023, ha precisato che nel caso di accertata emissione di fatture per importi rilevanti (superiori ad un milione di euro), la successiva mancata presentazione della dichiarazione IVA e l’omissione di alcuni quadri della dichiarazione dei redditi, con reddito complessivo imponibile pari a zero, non esclude il superamento di entrambe le soglie di punibilità (quantitativa e proporzionale), previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele). La condotta in questione non può qualificarsi come neutra, contribuendo al contrario, a delineare l’infedeltà della dichiarazione, essendo di fatto assimilabile ad una dichiarazione negativa. Tale ricostruzione è ritenuta dai giudici coerente con il verbo utilizzato dalla fattispecie incriminatrice (“indica”); ciò in quanto non inserire alcun dato numerico in corrispondenza di una voce essenziale equivale ad “indicare” un elemento, sia pure negativo. Non è quindi possibile qualificare il tutto come omessa dichiarazione, trattandosi di dichiarazione “incompleta” che, stante l’incidenza degli spazi vuoti, si qualifica come “infedele”.