Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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13 Settembre 2024
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI: DEDUCIBILITA’ AI FINI IRAP
Ai sensi dell’ art.5 del DLgs. 446/97 (Decreto IRAP) gli accantonamenti per rischi e oneri sono indeducibili ai fini IRAP in quanto rappresentano costi che non concorrono alla formazione della base imponibile.
Al contempo, all’atto dell’effettivo sostenimento, le spese in vista delle quali sono stati effettuati gli accantonamenti, sono deducibili se potenzialmente classificabili in una voce dell’aggregato B rilevanti ai fini IRAP, sebbene non esposte nella relativa voce del Conto economico, per via dell’utilizzo diretto del fondo iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale. La deduzione avviene in questo caso mediante apposita variazione in diminuzione in dichiarazione.
L’Amministrazione finanziaria si è inoltre espressa a favore della deducibilità di taluni accantonamenti, già all’atto dello stanziamento a Conto economico, purchè in presenza di determinate condizioni e del supporto di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.). È il caso degli accantonamenti a fondo di ripristino di valore dei beni dell’azienda affittata e degli accantonamenti effettuati per il sostentamento di manutenzione delle discariche a seguito di operazioni di chiusura mineraria e ripristino ambientale dei pozzi in produzione. L’ammissibilità della immediata deduzione si fonda in questi casi sulla determinazione del costo sulla base di criteri oggettivi e sull’ assenza di discrezionalità da parte degli amministratori. La presenza di criteri oggettivi di determinazione potrebbe pertanto consentire l’immediata deducibilità di ulteriori fattispecie di accantonamenti, attualmente non ancora espressamente riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria.
